Nuovi requisiti necessari per fare il costruttore
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Secondo un disegno di legge allo studio delle Commissioni Lavori Pubblici e Industria del Senato, saranno necessari dei nuovi requisiti minimi di carattere tecnico professionale per fare il costruttore e operare nel settore edile.
I requisiti verranno valutati al momento dell’iscrizione dell’impresa nella sezione speciale per l’edilizia, e andranno a valutare tre ambiti dell’organizzazione aziendale: l’idoneità del costruttore (ovvero del titolare dell’attività), la figura indicata come responsabile tecnico e le caratteristiche dell’impresa. Riguardo a quest’ultimo punto si andrà a verificare la disponibilità di attrezzature conformi al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) il cui valore non potrà essere inferiore a 15 mila euro (o 7.500 euro per le imprese che operano nel settore dei lavori di completamento, delle manutenzioni ordinarie e delle finiture).
Riguardo ai requisiti del costruttore, il titolare dell’impresa dovrà risultare libero da procedimenti pendenti per la violazione delle leggi antimafia o condanne per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta e bancarotta.
Infine il punto più interessante, ovvero l’obbligo di indicare un responsabile tecnico che risponda a precise caratteristiche professionali e morali. La persona indicata dall’azienda non dovrà infatti essere mai stata condannata per la violazione delle norme in materia di lavoro, previdenza, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, rifiuti, ricerche archeologiche, autorizzazioni per gli interventi sui beni paesaggistici, permesso di costruire e lottizzazione abusiva. A questo si aggiungono precise caratteristiche di competenza professionale che il decreto in esame in questi giorni mira a rendere definitive. In particolare ricordiamo la necessità a rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione all’ordine professionale degli ingegneri o degli architetti o al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia o al collegio dei geometri con esercizio della professione da almeno due anni;
- riguardo al percorso di studi la norma comprende oltre alla laurea in ingegneria o in architettura, anche quelle con indirizzo economico, gestionale o giuridico, il diploma di istruzione tecnica o professionale, il certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell’edilizia e la frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di ottanta ore, ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura;
- esperienza lavorativa svolta presso imprese operanti nel settore dell’edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di centocinquanta ore;
- frequenza di un corso di formazione professionale, e superamento del relativo esame, della durata di duecentocinquanta ore.
Parallelamente alla promulgazione del decreto pertanto, verranno istituiti del Ministero dello Sviluppo Economico i corsi necessari all’abilitazione come responsabile tecnico.
Sembra quindi stiano per concretizzarsi molti dei temi già in discussione nelle precedenti legislature nella regolamentazione del campo delle costruzioni. Ancora una volta il legislatore indica la strada per un futuro dove la differenza sul mercato verrà fatta da competenza e professionalità riconosciute.


