A chi spetta la detrazione del bonus facciate
A chi spetta la detrazione del bonus facciate https://www.edilmode.it/wp-content/uploads/2020/03/A-chi-spetta-la-detrazione-del-bonus-facciate-1030x541.jpg 1030 541 Edilmode Edilmode https://www.edilmode.it/wp-content/uploads/2020/03/A-chi-spetta-la-detrazione-del-bonus-facciate-1030x541.jpgLa legge di Bilancio 2020 ha specificato che per il nuovo bonus si applichi lo stesso regolamento operativo delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Possono, dunque, usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. Non sono esplicitamente esclusi dalla Legge di Bilancio i soggetti assoggettati all’IRES, in quanto il regolamento richiamato definisce le sole modalità operative e non i #requisiti soggettivi dei fruitori. Come già specificato per le ristrutturazioni edilizie (a meno che venga introdotta qualche novità in un secondo momento) hanno diritto al bonus facciate non soltanto i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile ma anche l’#inquilino ed il #comodatario.
Solo soggetti #IRPEF o anche soggetti #IRES?
L’accesso alla detrazione è possibile per soggetti IRPEF e, sino a differente indicazione, anche per soggetti IRES.
Nel dettaglio possono beneficiare della detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate:
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In particolare, i contribuenti interessati devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
- i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016. Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:
- la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Fonte: Agenzia delle entrate


